Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to lack of request for single criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's revocation of his suspended sentence, arguing the judge failed to evaluate conditions under Article 81 of the Penal Code and incorrectly treated two convictions as separate crimes. The court ruled that since the appellant never formally requested the recognition of a single criminal design before the execution judge, this substantive issue cannot be reviewed at the stage of legal admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, n. 1 c.p.; Art. 81 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The court cannot examine the recognition of a single criminal design in a legal admissibility appeal if the request was not made to the execution judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRELLA MIRKO nato a ROMA il 16/07/1998 avverso l'ordinanza del 11/10/2024 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 15 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Civitavecchia ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Mirko Petrella con la sentenza n. 618/21 del Tribunale di Marsala in data 06/05/2021, irrevocabile dal 22/05/2021; Ritenuto che la revoca è stata disposta perché il condannato ha riportato altra condanna in data 22/12/2023, irrevocabile dal 23/01/2024, per un delitto commesso in data 15/08/2021, e quindi per la ricorrenza di un'ipotesi di cui h44, C^L all'art. 168, corri 1 n. 1, cod. pen.; che il ricorso lamenta l'omessa valutazione delle condizioni per l'applicazione dell'art. 81 cod. pen. e per il riconoscimento di un unico disegno criminoso che avvince i fatti oggetto delle due sentenze; cheítuttaviaf l'istanza di riconoscimento del medesimo disegno criminoso non è stata formulata al giudice dell'esecuzione e i presupposti non possono essere valutati in sede di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il