Italian appeal dismissed for lack of counsel signature under 2017 law; client ordered to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the appellant rather than by a qualified defense attorney. The appellant, Michele Fusaro, filed the petition himself, whereas the law requires such appeals to be signed by a registered defense lawyer to avoid rejection. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the appellant after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a registered defense attorney, resulting in immediate dismissal and liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSARO MICHELE nato a BASSANO DEL GRAPPA il 17/07/1967 avverso l'ordinanza del 12/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti;j - udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Venezia il giorno 12 giugno 2024 è stato proposto personalmente da Michele Fusaro e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.