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Ordinanza — n. 16803/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for non-motivation regarding indigence in immigration fine case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16803/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The lower court had fined the appellant for failing to comply with an alienation order, while the appellant argued the judge ignored his indigence. The court rejected this claim because the appellant failed to justify his absence and the submitted documents were not referenced in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5 quater d.lgs. 286/1998; Appeals must be specific and well-founded, and the burden of proving indigence lies with the appellant who failed to justify their absence.

Parole chiave

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immigration fine enforcement indigence burden of proof non-motivation appeal alienation order compliance inadmissible appeal indigenza processuale non provata indigenza finanziaria indegnità del diritto d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5 quater d.lgs. 286/1998

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 7915 del 12/10/2017
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGHA ALI nato il 04/07/1972 avverso la sentenza del 09/09/2024 del GIUDICE DI PACE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Padova il 9/9/2024, ha condannato Ali Migha alla pena di euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5 quater d.lgs. 286/1998; Rilevato che con il ricorso e con le conclusioni pervenute il 24 febbraio 2025 si denuncia la mancata considerazione e motivazione in ordine allo stato di indigenza così come sarebbe risultato dalle testimonianze dei testi dell'accusa;

Rilevato che la doglianza oggetto dell'unico motivo di ricorso è manifestamente infondatat in quanto il giudice di merito, preso atto della mancata presenza dell'imputato e dato atto che lo stesso non ha ritenuto di addurre alcuna giustificazione in ordine al mancato adempimento all'ordine di allontanamento esi è conformato ai principi enucleati da questa Corte per cui è , comunque onere dell'imputato giustificare la propria condotta, altrimenti essendo neutra la mera indigenza così come rilevata dagli operanti (specifica sul punto Sez 1, n. 7915 del 12/10/2017, dep. 2018, Pm in Boka, n.m.), ciò anche considerato che la documentazione che la difesa avrebbe allegato sul punto non è indicata nel ricorso né è possibile, pertanto, apprezzarne la rilevanza, così che il motivo è da ritenersi aspecifico;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.