Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism regarding sentencing increase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The defense argued the lower court failed to sufficiently justify a one-year increase in imprisonment, citing unequal treatment compared to a co-defendant. The court rejected this, noting the increase was implicit in the drug type and quantity, and that the co-defendant's sentence was based on a more serious offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 438, 671 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging a sentencing increase is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined by the trial judge without offering a specific, critical analysis of the reasoning provided in the contested order.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIO GIOVANNI nato a PALERMO il 08/08/1988 avverso l'ordinanza del 08/11/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza, proposta nell'interesse di Giovanni Nuccio, diretta ad ottenere il riconoscimento, ex art. 671 cod. proc. pen., del vincolo della continuazione tra reati giudicati con quattro sentenze definitive, relative a delitti di cessione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e una anche al reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti (capo 44). Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv.
R. Bellotta (vizio di motivazione in relazione agli artt. 438, 671, cod. proc. pen., 133 cod. pen., 187 d. Igs. n. 271 del 1989, per non essere sufficientemente motivato l'aumento di un anno di reclusione irrogato con riferimento alla sentenza n. 1156 del 2023 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo) è inammissibile perché riproduttivo di argomenti già contenuti nell'istanza e vagliati dal giudice di merito, con argomenti ineccepibili e, comunque, non scandito da necessaria specifica critica rispetto alle argomentazioni a base della ordinanza impugnata.
Rilevato, comunque, che la censura è manifestamente infondata in quanto deduce asserito difetto o contraddittorietà della motivazione non emergente dal contenuto del provvedimento impugnato, tenuto conto l'aumento di anni uno di reclusione avvenuto, secondo la prospettazione difensiva, senza motivazione (a differenza del provvedimento adottato nei confronti del fratello del condannato, al quale sarebbe stata irrogata la pena, in aumento, di soli mesi sei di reclusione), sia pure implicitamente risulta giustificato dall'indicazione della qualità della sostanza (cocaina) e dal quantitativo detenuto illecitamente, quindi vagliando gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
Ritenuto, in ogni caso, che a fronte dell'ordinanza adottata nei confronti del concorrente nel reato allegata al ricorso, non si riscontra il denunciato diverso e deteriore trattamento riservato al condannato, tenuto conto della diversa posizione soggettiva dei concorrenti; infatti, il reato di cui alla sentenza n. 1156/2023 che, per il ricorrente, ha comportato l'aumento di un anno di reclusione come reato satellite (capo 5), è reputato, per il concorrente nel reato, più grave e posto a base del calcolo della pena irrogata per il reato continuato, ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (cfr. p. 1 dell'ordinanza emessa nei confronti di Fabrizio Nuccio).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti. 2 9))
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della