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Ordinanza — n. 16800/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against expulsion order due to lack of proven grave prejudice and unproven pending criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16800/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had rejected the opposition to the expulsion order because the appellant failed to demonstrate the grave prejudice required for suspension, and the alleged pending criminal proceedings were neither proven nor sufficient to justify the alternative sanction. The court ruled that mere assertions without evidence do not overcome the statutory requirements for staying the expulsion.

Regesto Legislator

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Art. 17 d.lgs. n. 286/98; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to prove the grave prejudice required for suspension and the alleged pending proceedings are unsubstantiated or do not legally preclude the alternative sanction of expulsion.

Parole chiave

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expulsion order grave prejudice pending criminal proceedings alternative sanction inadmissible appeal procedural costs Cassation Court allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 17 d.lgs. n. 286/98
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 17 d.lgs.n. 286/98
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENDOUD OUSSAMA nato il 28/06/1992 avverso l'ordinanza del 27/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 27 novembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione avanzata da Oussama Bendaoud; Ritenuto che la censura formulata dal ricorrente ripropone argomenti già specificamente valutati nel provvedimento impugnato; che il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che non è stato dimostrato il grave pregiudizio che il condannato patirebbe in caso di rimpatrio e che la pendenza dei procedimenti penali a suo carico (nel ricorso precisati dalla difesa ma mai dimostrati) non osta alla sanzione alternativa dell'espulsione, visto che l'art. 17 d.lgs.n. 286/98 consente il rientro in Italia per esercitare il diritto di difesa; e- che meramente assertiva e genericaVla contestazione circa l'insussistenza della pericolosità del condannato;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6