Cassation court dismisses appeal against jurisdictional decision as it is not appealable but subject to conflict resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Prosecutor's appeal inadmissible because the lower court's decision on jurisdictional incompetence is not subject to direct appeal. The defense argued for dismissal, while the Prosecutor claimed a violation of law regarding the competent judge. The court ruled that such decisions must be resolved through the conflict of jurisdiction procedure rather than direct litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; A decision declaring incompetence is not appealable but requires the initiation of a conflict of jurisdiction procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento penale a carico di: CAROLLO FRANCESCO nato a PALERMO il 26/11/1968 MILONE FRANCESCO nato a PALERMO il 23/01/1998 avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di PALERMO CdatoaviféartT7,1‘ udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza per materia indicando quale giudice competente a decidere il processo instaurato a carico di Francesco Carollo e Francesco Milone il Giudice di Pace di Palermo Rilevato che con il ricorso il pubblico ministero deduce la violazione di legge in relazione alla decisione assunta in merito all'incompetenza dichiarata;
Rilevato che la difesa con la memoria pervenuta in data 27 febbraio 2025 chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato; Rilevato che ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. la sentenza che dichiara l'incompetenza non è impugnabile e che sul punto è previsto solo che sia sollevato il conflitto; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che la natura pubblica del ricorrente non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così de