Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to use a qualified defense lawyer post-2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Natale Cardile inadmissible de plano. The procedural flaw stemmed from the fact that the appeal was signed personally by the appellant rather than by a qualified defense lawyer, a requirement mandated by Law No. 103 of 2017 for appeals filed after August 3, 2017. Consequently, the court ruled that the appeal violated mandatory procedural rules and ordered the appellant to bear the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. The appeal must be signed by a qualified defense lawyer to avoid inadmissibility; failure to comply results in the dismissal of the appeal and the imposition of legal costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDILE NATALE nato a MESSINA il 07/10/1960 avverso l'ordinanza del 16/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOgato avvis_o_aLLe udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Palermo il giorno 16 ottobre 2024 è stato proposto personalmente da Natale Cardile e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.