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Ordinanza — n. 16797/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting to re-evaluate disciplinary facts via general prison climate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16797/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the inmate's request for early release due to numerous disciplinary infractions and negative behavioral assessments, which the appellant argued were merely effects of pandemic-related prison hardships. The court rejected this alternative factual reading as generic, unrelated to specific misconduct, and an improper attempt to re-evaluate facts already assessed by the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal against a decision on early release is inadmissible if it attempts to re-evaluate facts already assessed by the trial court through generic arguments regarding the prison climate rather than specific misconduct.

Parole chiave

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early release appeal disciplinary infractions inadmissible appeal prison climate argument re-evaluation of facts Cassation procedure behavioral assessment attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 617 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIATORE ALESSANDRO ANTONIO nato a BARI il 29/05/1989 avverso l'ordinanza del 07/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 novembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da Alessandro Antonio Cacciatore per il periodo espiato dal 15/01/2020 al 15/07/2021; Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente si era reso protagonista di numerosi illeciti disciplinari nei tre semestrt, di interesse e formulando una complessiva valutazione negativa dei suoi atteggiamenti, in ogni caso non giustificabili, come assume ifricorrente, come meri effetti del disagio provocato dalla pandemia e dalla carenza di acqua potabile all'interno del carcere; tutti fatti che venivano motivatamente apprezzati come gravi e che segnalavano la mancata adesione al programma rieducativo; che il ricorso propone una lettura alternativa in punto di fatto dei dati già valutati dal Tribunale di sorveglianza, sull'assunto (del tutto generico e non collegato con singole condotte del detenuto) che si sarebbe dovuto tenere conto del clima creato all'interno del carcere dagli agenti di polizia penitenziaria, successivamente tratti in arresto per le condotte illecite da loro perpetrate sulle persone ivi ristrette; che tali censure, oltre che generiche, mirano ad una rivalutazione c.int dell'accertamento degli illeciti disciplinari, ii-cui-acce~te--andava contestato con i previsti mezzi di impugnazione ed in ogni caso riguardano ambiti oramai palesemente preclusi al giudizio di legittimità;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec