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Ordinanza — n. 16796/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a registered defense lawyer after the 2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16796/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant without a registered defense lawyer. The material fact is that the appeal and the contested order were both dated after August 3, 2017, when Law No. 103 removed the right of defendants to file appeals personally. The court ruled that under the new procedural code, such acts must be signed by a defense lawyer to avoid inadmissibility, leading to the dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: After the entry into force of Law No. 103 of June 23, 2017, appeals in criminal proceedings must be filed by a registered defense lawyer; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition defense lawyer requirement Law 103/2017 reform de plano dismissal procedimento in contumacia allegazioni insufficientemente motivate difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law No. 103 of June 23, 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ABBI SALAH EDDINE nato il 16/09/1984 avverso l'ordinanza del 29/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI(dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Salah Eddine El Abbi il 12 novembre 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ma