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Ordinanza — n. 16795/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuability due to lack of premeditation and distinct criminal resolutions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16795/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Abazaj Leons inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court correctly applied principles regarding the continuity of crimes, noting the significant time gap and different nature between the extortion and injury offenses. These acts stemmed from a debt related to drug sales to an unidentified buyer, representing autonomous criminal resolutions rather than a continuous plan.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The absence of premeditation and the distinct nature of offenses committed for different reasons preclude the application of the continuity of crimes institution.

Parole chiave

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continuity of crimes premeditation requirement autonomous criminal resolutions inadmissible appeal criminal execution concorso di reati abbandono del procedimento penale individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABAZAJ LEONS nato il 14/02/1987 avverso l'ordinanza del 08/01/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Abazaj Leons è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivof tenuto conto della distanza temporale intercorrente tra essi (di vari mesi), della differente natura dei reati e per la circostanza che l'estorsione e le lesioni (oggetto della seconda condanna) sono state perpetrate a causa di un debito (contratto per l'acquisto di stupefacente ceduto dal ricorrente) in danno di un soggetto che non figurava essere tra gli acquirenti identificati nell'ambito del procedimento conclusosi con la prima condanna.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6