Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Art. 448 CPP regarding sentencing calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing calculation for a gun possession and trafficking conviction, arguing the trial court failed to fully explain the reduction applied. The court ruled that post-2017 law limits appeals to specific grounds like legal qualification or penalty illegality, excluding disputes over sentencing arithmetic unless they affect the final penalty's legality. Consequently, the appeal was rejected because the appellant's complaint did not fall within the permissible categories of review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against sentencing applications are limited to specific grounds such as legal qualification or penalty illegality; complaints regarding the calculation method of sentence reductions are inadmissible unless they directly impact the legality of the final penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA ) sul ricorso proposto da: SANTELLA GIUSEPPE nato a NOLA il 26/06/1996 avverso la sentenza del 26/11/2024 del GIP TRIBUNALE di NOLAtrufoof dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Noia nei confronti di Giuseppe Santella, in relazione ai reati di detenzione di armi comuni da sparo, proiettili (capi 1 e 2), ricettazione di una delle pistole indicate al capo 1) (capo 3) e ricettazione di un'autovettura (capo 4), nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.600 di multa, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa il calcolo con il quale si è giunti alla determinazione della pena da diminuire per effetto del rito.
Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti (nel quale non viene indicata come compresa la concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.) e ha escluso, motivatamente, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (p. 3 e ss. della sentenza), nonché ha reso conto delle modalità di calcolo della pena finale sulla quale operare la riduzione per il rito speciale (v. p. 4). Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il