Italian court dismisses prisoner appeal for lack of qualified defense lawyer as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gaetano Cesarano inadmissible de plano. The procedural flaw was the failure to sign the petition with a qualified defense lawyer registered on the special register, a requirement mandated by the 2017 law. Consequently, the court ordered Cesarano to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals filed by prisoners against surveillance tribunal decrees must be signed by a qualified defense lawyer; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano and subjects the appellant to procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARANO GAETANO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/06/1950 avverso l'ordinanza del 26/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAtdato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma il giorno 26 novembre 2024 è stato proposto personalmente da Gaetano Cesarano e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.