Cassation Court dismisses appeal against execution judge's refusal to recognize criminal continuity due to lack of unified criminal plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Greco's appeal inadmissible regarding the execution judge's refusal to recognize criminal continuity. Greco argued for continuity based on specific crimes, but the lower court found the acts occurred seven months apart with heterogeneous objects and no unified planning. The Court upheld this decision, ruling that the original criminal design was unproven and that doubt must favor the defendant regarding the continuity of offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The recognition of criminal continuity requires proof of a unified criminal plan; doubt regarding the existence of such a plan must be resolved in favor of the defendant, as continuity affects the certainty of the final judgment on sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO GIUSEPPE nato a GIARRE il 23/09/1986 avverso l'ordinanza del 18/11/2024 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 19 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Catania rigettava la richiesta avanzata da Giuseppe Greco, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 671, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione; che in realtà il ricorrente propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che il giudice a quo ha specificamente motivato con riguardovtutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, quali l'eterogeneità delle res oggetto dei reati, la distanza temporale delle condotte (sette mesi) e l'assenza di una pianificazione unitaria, sottolineando i profili incompatibili con la previa programmazione delle condotte e quelli privi di valore probatorio rispetto al prospettato unico disegno criminoso ed infine concludendo per l'occasionalità delle condotte piuttosto che per la continuazione; che doveva quindi i ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1,n. 30977del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così