Ordinanza — n. 16777/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALDEA CONSTANTIN LUCIEN nato il 28/07/1997 avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del GIP TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; • Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Constantin Lucien Aldea è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al predetto con sentenza del Tribunale di Lanciano del 13 maggio 2021 (irrevocabile il 28 settembre 2021) e con sentenza del Tribunale di Lanciano del 29 ottobre 2019 (irrevocabile il 5 novembre 2021) a causa della commissione, da parte sua, di ulteriori reati (consumati/il 17 luglio 2023 e dal 2016 sino al 16 novembre 2022) per i quali sono intervenute due condanne (con pene sostitutive) divenute irrevocabili successivamente alla concessione della sospensione condizionale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16777/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Constantin Lucien Aldea è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al predetto con sentenza del Tribunale di Lanciano del 13 maggio 2021 (irrevocabile il 28 settembre 2021) e con sentenza del Tribunale di Lanciano del 29 ottobre 2019 (irrevocabile il 5 novembre 2021) a causa della commissione, da parte sua, di ulteriori reati (consumati/il 17 luglio 2023 e dal 2016 sino al 16 novembre 2022) per i quali sono intervenute due condanne (con pene sostitutive) divenute irrevocabili successivamente alla concessione della sospensione condizionale;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALDEA CONSTANTIN LUCIEN nato il 28/07/1997 avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del GIP TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Constantin Lucien Aldea è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al predetto con sentenza del Tribunale di Lanciano del 13 maggio 2021 (irrevocabile il 28 settembre 2021) e con sentenza del Tribunale di Lanciano del 29 ottobre 2019 (irrevocabile il 5 novembre 2021) a causa della commissione, da parte sua, di ulteriori reati (consumati/il 17 luglio 2023 e dal 2016 sino al 16 novembre 2022) per i quali sono intervenute due condanne (con pene sostitutive) divenute irrevocabili successivamente alla concessione della sospensione condizionale;
Rilevato, in particolare, che detta revoca si fonda - ai sensi dell'art. 168, comma primo n_a/. 1 e--2-, cod. pen. - sulle sentenze n.19/2024 e n.18/2023 pronunciate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto riguardanti reati commessi nel quinquennio successivo alla concessione .della f-d-Al C , sospensione condizionale della pena e-el-i-~-te-irrevocabili nel biennio strccessivó dttt Considerato, al riguardo, che la sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità in sostituzione di una pena detentiva costituisce titolo idoneo alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. 1, n. 4629 del 05/11/2020, dep. 2021, Rv. 280357 - 01);
Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il