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Ordinanza — n. 16775/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility; facts precluded in summary review; conviction upheld due to lack of reintegration prospects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16775/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial court failed to consider his post-crime behavior and incorrectly assumed his future work would repeat the corrupt acts. The court rejected this, noting that the lower court properly assessed the lack of reintegration prospects given the nature of the crimes and the appellant's unrealistic self-assessment.

Regesto Legislator

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Art. 611 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against summary supervision orders are inadmissible if they merely seek a factual re-evaluation precluded by the nature of the summary proceeding, as the court must rely on the lower court's comprehensive assessment of the convict's reintegration prospects.

Parole chiave

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summary supervision appeal inadmissibility of appeal reintegration prospects assessment corrupt acts conviction summary proceeding limits recidiva nell'infrazione pentito prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRENTE MARCO nato a ROMA il 10/06/1968 avverso l'ordinanza del 14/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; - Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 14 novembre 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da Marco Corrente; Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza sia incorso in violazione di legge e in vizio di motivazione mancante sul pericolo di recidiva, perché ha stigmatizzato la mancata ammissione dei reati veta a lui addebitati e non av tenuto conto dei comportamenti successivi del condannato; che va respinttll l'istanza di trattazione orale proposta dai difensori del ricorrente, trattandosi di ricorso proposto ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; che con memoria trasmessa il 12/02/2025 e con ulteriore memoria trasmessa il 04/03/2025 i difensori hanno insistito sulle censure, sottolineando che con il ricorso,gi denunciano violazione di legge per motivazione mancante e per omessa valutazione dei presupposti per la concessione del beneficio e che il giudice di merito non ha fornito adeguata considerazione delle condotte del condannato, positivamente valutabili, durante l'esecuzione della pena;

Ritenuto che l'ordinanza prende in considerazione l'intero vissuto del condannato in maniera dettagliata e specifica, evidenziando come l'attività lavorativa che egli intende svolgere nel corso dell'affidamento in prova è la stessa esercitata durante il periodo in cui sono stati commessi i reati e dovrebbe svolgersi nel medesimo contesto nel quale sono avvenute condotte corruttive reiterate e valutate come gravi; che la mancata revisione critica e la nninimizzazione delle condotte illecite per le quali deve scontare la pena sono state valorizzate ai fini di valutare la prospettiva risocializzante della misura, e giungendo con congrua valutazione di merito alla conclusione che la scarsa consapevolezza della gravità dei fatti commessi, ridimensionata in maniera irrealistica, non poteva offrire utili elementi di prognosi circa il fatto che il reinserimento nel medesimo contesto lavorativo fosse utili al perseguimento degli scopi rieducativi della sanziona da scontare; che, di contro, il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, senza tuttavia efficacemente contestare il suddetto decisivo argomento; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.