Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and reiterative nature of defense claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued the sentence was excessive and generic mitigating circumstances were wrongly denied, but these points were deemed merely reiterative of the second-instance appeal. The court upheld the lower court's reasoning that the appellant's extensive criminal history justified denying mitigation without constituting recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must present new arguments or evidence; mere repetition of lower court arguments renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDO ANTONINO nato a CATANIA il 15/08/1973 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede resa in data 11 ottobre 2018, nei confronti di Antonino Raimondo, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, ritenuta la continuazione, non computata la recidiva, all'esito della riduzione per il rito abbreviato. Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. M. L. D'Anna (vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del minimo edittale e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile perché versato in fatto e, comunque, reiterativo dell'appello quanto all'entità della pena reputata dal ricorrente non prossima al minimo edittale.
Rilevato che la Corte territoriale considera i precedenti penali, anche specifici, con riferimento al pronunciato diniego delle circostanze attenuanti generiche, ragionamento immune da vizi e idoneo a supportare anche l'entità della pena irrogata, anche ex art. 81 cod. pen., considerato che si fa riferimento a quindici precedenti specifici e ad altri precedenti per associazione di stampo mafioso ed altri gravi reati (tentata estorsione, fabbricazione di materie esplodenti, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), quindi considerati espressione di elevata capacità a delinquere (cfr. p. 3 della sentenza di secondo grado).
Reputato, peraltro, conforme tale ragionamento all'indirizzo di legittimità secondo il quale (tra le altre, Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01) l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consigliere estensor