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Ordinanza — n. 16773/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation revocation due to inadmissible factual complaints and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16773/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal against the revocation of probation inadmissible and ordered the payment of costs. The defense argued that the revocation was based on an unproven theft and a lack of reasoning, but the court found these complaints to be mere factual grievances without legal merit. The court determined that the underlying facts regarding the suspect's conduct and the police identification were sufficiently supported by the original surveillance tribunal's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals against surveillance tribunal orders are inadmissible if they consist solely of factual complaints or manifestly unfounded arguments regarding the sufficiency of motivation.

Parole chiave

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probation revocation inadmissible appeal factual complaints surveillance tribunal lack of merit procedural dismissal costs award revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC RUZA nato il 06/08/1989 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA pALASELICE; (;\«12— Vitti,ttOt,jzz_ dgi-e ./41N cy 6

RITENUTO IN FATTO

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale in atto nei confronti di Ruza Ahmetovic, in relazione all'esecuzione della penaYndici, mesi dieci e giorni dieci di reclusione (pena residua di anni sette, mesi nove, giorni tre di reclusione), per plurimi reati, tra i quali furto, evasione, tentata rapina, lesioni personali, favoreggiamento reale, di cui al provvedimento di cumulo del 3 settembre 2022 emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Genova.

Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. L. Rinaldi, pur a fronte delle specificazioni ulteriori, contenute nella memoria depositata in data 3 febbraio 2025 (inosservanza di norme penali e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del furto commesso in data 7 ottobre 2024) è inammissibilef, perché costituito da doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (v. p. 2 e ss. dell'ordinanza impugnata). Rilevato, infatti, che il Tribunale ha reso conto, con motivazione immune da illogicità manifesta, della dirimente circostanza che la condannata, secondo le risultanze della comunicazione di notizia di reato del 18 ottobre 2024 dei Carabinieri di Sempiderna, ha commesso la violazione delle prescrizioni connesse alla misura alternativa in atto reputata espressione, vista la condotta denunciata, dell'assenza di volontà o quantomeno dell'incapacità di assoggettarsi regolarmente alle limitazioni inerenti alla misura alternativa e tali da comportarne la revoca.

Ritenuto, inoltre, che, proprio in base all'indicata comunicazione di notizia di reato richiamata anche dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento di sospensione del 18 ottobre 2024, le circostanze ivi descritte depongono per la riferibilità alla condannata della condotta di, furto con destrezza e che il 4-L riconoscimento operato dai Carabinieri non Vfonda, diversamente da quanto dedotto, sulle mere caratteristiche fisiche della persona ritratta a fronte di persona che, come la condannata, è priva di peculiari caratteristiche fisiche. Considerato, infatti, che pur a fronte delle obiezioni difensive sulla incertezza relativa al riconoscimento nella ricorrente della donna che, in concorso con altri, perpetrò il furto con destrezza da cui è scaturita la revoca ex tunc della misura, risulta dai provvedimenti di sorveglianza che dalla citata comunicazione emerge che gli operanti hanno riconosciuto la donna perché la conoscevano in quanto già nota all'ufficio; ciò, fermo restando che, peraltro, la relazione dell'UEPE descrive l'affidata come soggetto che aveva svolto l'attività di volontariato con progressiva discontinuità e che era giunta a presentarsi presso il laboratorio ove svolgeva detta attività una sola volta al mese, nonché quale soggetto che non aveva assolutamente colto il disvalore delle attività illecite alle quali si era dedicata, da anni, perpetrando reati della stessa indole.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consiglie