Appeal dismissed as inadmissible; court rejects request to re-evaluate evidence contrary to conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Albert Hallulli inadmissible and ordered him to pay legal costs. The Tribunal of Sorveglianza revoked his probation due to his arrest for theft in concert, a fact the lower court found sufficient grounds. Although Hallulli claimed the evidence was flawed, the Court noted he was essentially asking for a different merit assessment rather than correcting a procedural error, thus rejecting his request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and merely requests a re-evaluation of merits without challenging a procedural defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALLULLI ALBERT nato il 04/05/1978 avverso l'ordinanza del 23/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Albert Hallulli e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato — con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova, a suo tempo concessa all'odierno ricorrente, in ragione delle condotte dal medesimo serbate nel corso della misura alternativa e, in particolare, a causa del suo arresto per furto in concorso (di materiale elettrico) ai danni di un esercizio commerciale;
Rilevato, altresì, che il ricorrente rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, con particolare riferimento alle dichiarazioni a discarico rese da Cinzia Pandolfi implicitamente disattese dal giudice a quo a causa del tenore inconciliabile delle medesime con la comunicazione della notizia di reato riguardante i fatti sopra riportati; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 20