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Ordinanza — n. 16771/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for requesting an alternative reading of the surveillance tribunal's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16771/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it demanded a different and alternative interpretation of the Surveillance Tribunal's order. The appellant argued the decision was illogical due to conjectural elements, while the Tribunal cited the prisoner's failure to timely inform authorities about his new business activity and the unsuitability of the proposed work. The court ruled that the Tribunal's comprehensive assessment of the prisoner's behavior and the specific risks of the new activity was coherent and could not be re-evaluated at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a surveillance tribunal's order is inadmissible if it merely requests a different or alternative reading of the decision, as the court cannot substitute its own judgment for the lower tribunal's comprehensive evaluation of the prisoner's conduct and the suitability of the alternative measure.

Parole chiave

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surveillance appeal inadmissible appeal alternative reading alternative measure prisoner conduct work activity procedural error sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inamrnissibile r in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLLA MASSIMILIANO nato a OVADA il 06/10/1967 avverso l'ordinanza del 23/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha ratificato il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Genova e, per l'effetto, ha revocato la misura alternativa della semilibertà concessa a Massimiliano Solla; Rilevato che con il ricorso, così come ulteriormente ribadito nella memoria pervenuta il 18 febbraio 2025 con documentazione alelgata, e si deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe generica e manifestamente illogica in quanto fondata su elementi congetturali per cui, di contro, non si è proceduto a una effettiva valutazione del comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente nel corso dell'esecuzione della misura, ciò anche considerato che la modifica dell'attività lavorativa richiesta era stata positivamente valutata dagli operatori penitenziari e che il detenuto si era prontamente attivato;

Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata, in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo riferimento alla situazione complessiva, alla personalità del ricorrente, alla gravità dei reati commessi e, soprattutto, alle modalità di gestione dell'attività lavorativa e di ammissione alla misura, -cioè che risulta per tabulas che il condannato ha omesso di informare tempestivamente gli operatori (la partita iva è stata attribuita ad agosto 2024 e la comunicazione non è avvenuta prima del mese di settembre)- e pure evidenziando le ragioni per le quali la nuova attività è inidonea (mancanza di retribuzione, locali allo stato inadeguati, pericolo elevato di recidiva), ha dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della revoca della misura e tale valutazione, coerente e logica, non può essere oggetto di una diversa e alternativa lettura, che non è consentita in questa sede;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inamrnissibile r in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. DEPO9TATA IN CA LE