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Ordinanza — n. 16769/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of merit, ruling new evaluation not permitted in this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16769/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was insufficient regarding his specific conduct during a protest, but the court found the original decision adequately addressed these grievances. Consequently, the court ruled that requesting a different evaluation of the facts is not permitted under the relevant procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.: The court cannot be asked to perform a different evaluation of the facts; appeals seeking such a review are inadmissible when the lower court has already provided specific reasons for its decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of merit procedural stage protest conduct court costs sanzione disciplinare agitazione politica reati contro la volontà popolare

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENCHLIH RACHID nato il 05/03/1985 avverso l'ordinanza del 06/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Rachid Benchlih avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio di Disciplina della Casa Circondariale di Velletri in nei suoi confronti;

Rilevato che il ricorso deduce la violazione di legge in relazione all'éí7-2-5—bis ord. pen. evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente in quanto non conterrebbe una adeguata e coerente motivazione in ordine alla specifica richiesta della difesa di individuare e valutare nel merito la specifica condotta che il ricorrente avrebbe posto in essere; Rilevato che il ricorso, seppure formulato nei termini della violazione di legge;si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione che non è consentita in questa sede (art. 35-bis, comma 4-bis, ord. pen.)/ poiché, diversamente da quanto pure articolatamente indicato nel ricorso, il Tribunale -con lo specifico riferimento al fatto che il ricorrente era uno dei cinque soggetti che hanno fomentato la protesta, alla quale ha poi aderito l'intera sezione di appartenenza- ha fornito una specifica risposta alle doglianze della difesa e ha, in ogni caso, indicato in termini adeguati le ragioni sulle quali si fonda il rigetto/ di talché le attuali censure, nella sostanza tese a sollecitare una diversa valutazione, non sono consentite;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.