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Ordinanza — n. 16767/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of new factual circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16767/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected the request for probation based on the appellant's persistent criminal behavior and lack of personal evolution, noting that the recent violation of house arrest was already factored into the decision. The court ruled that the appellant's arguments merely sought a re-evaluation of facts already considered, which is precluded in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a surveillance tribunal order denying probation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of facts already exhaustively considered by the lower court without presenting new circumstances or effectively contesting the decisive reasoning.

Parole chiave

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probation denial surveillance tribunal inadmissible appeal lack of evolution court costs scarcerazione assistenza riabilitativa liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO MARCO nato a ROMA il 07/09/1996 avverso l'ordinanza del 01/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 1 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da Marco Cavallo; Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza sia incorso in violazione di legge e in vizio di motivazione mancante sulla meritevolezza della misura richiesta e sulla condotta successiva alla commissione del reato, perché ha valorizzato solo la gravità dei reati e un'occasionale e giustificata trasgressione degli arresti domiciliari, senza tenere conto del comportamento corretto tenuto durante la sottoposizione a misura e a prescrizioni e alle concrete possibilità di reinserimento;

Ritenuto che l'ordinanza prende in considerazione l'intero vissuto del condannato in maniera dettagliata e specifica, evidenziando come la continua ricaduta nei delitti tra il 2015 e il 2021 denota una sua forte indole trasgressiva e valutando la violazione della prescrizione, segnalata di recente il 29/08/2024 (e la cui gravità, ridimensionata nella prospettazione della difes4è stata comunque valutata comportando la revoca degli arresti domiciliar", come indicativa dell'inidoneità del condannato a gestire un percorso di recupero con ampi margini di autonomia; che il profilo centrale della motivazione, già solo per questo da considerarsi esaustiva e specifica, è la considerazione dell'assenza di spunti evolutivi della personalità e di progettualità concreta che giustifichino la concessione della misura alternativa, tale non potendo essere il periodo di sottoposizione alla misura cautelare precedente alla segnalazione del 29/08/2024; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, senza tuttavia efficacemente contestare il suddetto decisivo argomento; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così