Ordinanza — n. 16764/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO LUIGI nato a SANT'ANGELO DEI LOMBARDI il 31/10/1961 avverso l'ordinanza del 02/12/2024 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concesso a Luigi Romano per non avere adempiuto all'obbligo di restituzione cui il beneficio era condizionato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16764/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO LUIGI nato a SANT'ANGELO DEI LOMBARDI il 31/10/1961 avverso l'ordinanza del 02/12/2024 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concesso a Luigi Romano per non avere adempiuto all'obbligo di restituzione cui il beneficio era condizionato;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio (1) di motivazione quanto alla mancata indicazione del termine entro il quale adempiere nella sentenza di cognizione; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice dell'esecuzione si è conformato ai principi espressamene contenuti in Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01per cui i nel caso in cui il termine non è fissato nella sentenza e non viene successivamente stabilito/ questo coincide con quello di cui all'art. 163 cod. proc. pen. et se il condannato non ha adempiuto entro tale termine/ la sospensione deve essere revocata; ciò, peraltro, considerato, nel caso in esame il beneficio era condizionato a un obbligo determinato di restituzione di quanto sottratto, eventualmente anche per equivalente, per cui ogni questione circa l'impossibilità di adempiere (peraltro formulata in temini astratti e generici) risulta del tutto inconferente, soprattutto ove giustificata con la sopravvenuta morte della persona offesa;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eui-o tremila in favore della cassa delle ammende.