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Ordinanza — n. 16762/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution order regarding continuity of crimes in mafia clan cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16762/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for continuity of crimes. The appellant argued for a specific reading of the facts, but the court found the appellate court's reasoning on the non-programmable nature of certain murders against the clan's interests to be logical and consistent. Consequently, the appeal was rejected because it failed to substantiate its alternative interpretation of the criminal events.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Continuity of crimes is not established when specific acts arise from contingent and occasional circumstances unrelated to the original criminal plan of the association.

Parole chiave

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continuity of crimes mafia clan activities non-programmable acts criminal association execution order appeal logical flaws inadmissible appeal assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;
art. 671 cod. proc. pen
artt. 81 cod. pen
Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRECA ANTIMO nato a RECALE il 08/01/1957 avverso l'ordinanza del 18/11/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 18 novembre 2024, con la quale la Corte di assise di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da Antimo Perreca, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del provvedimento impugnato;

Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che la Corte di appello ha motivato sugli indicatori dell'unicità del disegno criminoso con argomenti congrui; e infatti, pur avendo il Perreca commesso tutti i delitti nell'ambito dell' attività criminale del clan da lui fondato, l'omicidio Fimiano del 1996 non poteva essere specificamente preventivato perché la vittima faceva parte del gruppo criminale del condannato e l'intento di ucciderlo maturò a seguito del suo tradimento; l'omicidio Esposito del 30/07/2003 fu deciso quando la vittima si frappose ai propositi del clan di controllare le estorsioni del territorio; l'omicidio Petrillo del 09/09/2003 fu eseguito perché la vittima aveva denunciato i killer di un omicidio; e, infine, la tentata violenza privata in danno del direttore di una casa di cura di Caserta fu deliberatd, quando, in seguito ad progetto di riassetto societario della stessa, un soggetto vicino al clan sarebbe stato posto in minoranza; che il ricorrente si limita genericamente a censurare la svalutazione della riconducibilità dei reati al programma e agli interessi del clan senza confrontarsi con gli elementi che fanno dubitare della loro specifica originaria progettazione; che «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso» (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01);

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C