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Ordinanza — n. 16760/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against partial release denial due to pending trial and behavioral misconduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16760/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the payment of costs. The defense argued violations of procedural articles and constitutional rights regarding the denial of early release. The court rejected these claims as factual complaints and found the lower tribunal's reasoning sufficient regarding the pending trial and the prisoner's aggressive behavior.

Regesto Legislator

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Art. 103 reg. esec. Ord. pen.; Art. 24 Cost.: Appeals based on alleged factual errors or lack of motivation are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and addresses the specific circumstances of the case.

Parole chiave

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early release denial pending criminal trial procedural inadmissibility factual complaints behavioral misconduct Cassazione appeal prison supervision allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 103 reg. esec. Ord. pen.
Mazzaferro (violazione dell'art. 103 reg. esec. Ord. pen. e vizio di motivazione - primo motivo; violazione dell'art.
Art. 24 Cost.
e vizio di motivazione - primo motivo; violazione dell'art. 24 Cost.
art. 24 Cost
e vizio di motivazione - primo motivo; violazione dell'art. 24 Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIELO GIUSEPPE ANTONIO nato a SIDERNO il 21/10/1985 avverso l'ordinanza del 29/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha respinto parzialmente la richiesta di liberazione anticipata, con riferimento al periodo dal 6 ottobre 2023 al 5 aprile 2024, avanzata nell'interesse di Giuseppe Antonio Loielo. -Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. C. Mazzaferro (violazione dell'art. 103 reg. esec. Ord. pen. e vizio di motivazione - primo motivo; violazione dell'art. 24 Cost. e vizio di motivazione - secondo motivo) sono inammissibili perché costituiti da doglianze in punto di fatto (entrambi i motivi), nonché manifestamente infondate per asserito difetto di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (v. p. seconda dell'ordinanza impugnata).

Rilevato, infatti, che il Tribunale ha reso conto, con motivazione immune da illogicità manifesta, della dirimente circostanza che Loielo è stato arrestato per il reato di evasione, fatto per il quale risulta emesso, a carico dell'imputato, decreto di citazione a giudizio e che ha determinato la pendenza giudiziaria per tale titolo di reato. Ritenuto, peraltro, che le censure prospettate quanto alle giustificazioni dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare sono fondate su ragioni versate in fatto (Loielo si sarebbe recato, nell'edificio attiguo al luogo di detenzione domiciliare, a fare visita a sua madre dimessa dall'ospedale il giorno prima dell'accertamento) non rivedibili nella presente sede di legittimità e, comunque, non calibrate rispetto al tenore del provvedimento che, invece, fa riferimento specifico anche al complessivo comportamento, aggressivo e minaccioso, tenuto dal condannato al momento dell'accertamento, da parte degli operanti, della infrazione.

Rilevato, infine, che anche in relazione alle risultanze in ordine al periodo successivo, la motivazione del provvedimento è esauriente quanto all'accertata trasgressione consistita nell'accompagnarsi a persona pregiudicata e in possesso di stupefacente (sia pure destinato a uso personale). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2025 Il Consigliere estensor