Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints regarding subjective evasion elements and sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Giglio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's complaints regarding the subjective elements of evasion and the denial of statutory mitigation were overly generic and lacked specific factual support. Since these issues had already been thoroughly examined and rejected by the lower court with legally sound reasoning, the appeal was dismissed without reaching the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on generic complaints regarding subjective elements of evasion or sentencing mitigation, which have already been adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO SALVATORE nato a PALERMO il 07/11/1969 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; — ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Giglio avverso la 'sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate, dirette a mettere in discussione i costituti , anche soggettivi, della evasione ascritta al ricorrente nonché la decisione di denegare l'attenuante di cui all'art. 61 n. 1 cp, replicano, in termini di marcata genericità ( co riguardo ai profili di matrice soggettiva in particolare, profili di censura tutti legati ad un presupposto in fatto - le ragioni dell'allontanamento dal domicilio di restrizione addotte dall'imputato ma mai confortate da conferme probatorie- già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite valorizzate all'esito di un percorso logico valutativo immune da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.