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Ordinanza — n. 16754/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic denials of punishment are manifestly unfounded and insufficiently motivated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16754/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sergio Cotti inadmissible, ruling that his generic denials regarding the punitive treatment were manifestly unfounded. The court found the lower court's decision sufficiently motivated and based on a proper examination of the defense's arguments. Consequently, the appeal was rejected, and Cotti was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on generic denials of punitive treatment are inadmissible if the lower court's decision is sufficiently motivated and the arguments are manifestly unfounded.

Parole chiave

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generic denials punitive treatment inadmissible appeal manifestly unfounded sufficient motivation Cassation procedure procedural costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTTI SERGIO nato a ARTOGNE il 13/03/1965 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sergio Cotti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e alle generiche denegate sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.