Ordinanza — n. 16752/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOBBONE ANTONINO nato a PALERMO il 29/01/1967 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; s--. (0 letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Bobbone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla denegata rinnovazione istruttoria per la genericità della relativa richiesta (che il ricorso mira tardivamente a colmare), in ordine ai costituti oggettivi ( per il palese contenuto intimidatorio delle frasi) e soggettivi della resistenza, alla responsabilità in ordine all'oltraggio, alla valutazione resa con riguardo al bilanciamento tra circostanze; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16752/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOBBONE ANTONINO nato a PALERMO il 29/01/1967 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; s--. (0 letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Bobbone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla denegata rinnovazione istruttoria per la genericità della relativa richiesta (che il ricorso mira tardivamente a colmare), in ordine ai costituti oggettivi ( per il palese contenuto intimidatorio delle frasi) e soggettivi della resistenza, alla responsabilità in ordine all'oltraggio, alla valutazione resa con riguardo al bilanciamento tra circostanze; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.