Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Marilena Di Colombi inadmissible because the grounds raised did not comply with legal requirements for a legitimacy proceeding. The appellant challenged the sentencing reasoning regarding her responsibility for a theft committed while under home detention, but failed to specifically refute the court's detailed justification linking her presence to the crime. Consequently, the court ruled that the appeal omitted necessary specific criticisms, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must specifically refute the reasoning of the lower court; generic denunciations of lack of motivation are inadmissible if the lower court's argumentation is clear and the appellant fails to address it with the required specificity.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI COLOMBI MARILENA (CUI: 029MQH0) nato a UDINE il 18/01/1991 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • 7 9t( letto il ricorso proposto nell'interesse di Marilena Di Colombi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto denunziano asseriti difetti di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per l'evasione ascritta alla ricorrente, immediatamente smentiti dalla lettura del provvedimento impugnato che con argomentare puntuale da atto del coinvolgimento dell'imputata nel furto di cui al capo a) allorquando si trovava ristretta in detenzione domiciliare, secondo un percorso giustificativo che il ricorso omette di criticare con la dovuta specificità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce -di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.