Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merits were already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint concerned the non-application of Article 131-bis of the Penal Code. The defense argued for non-punishment based on the gravity of the act and the intensity of intent, but the lower court had already thoroughly examined these points with legally sound reasoning. The Supreme Court held that such a judgment on the merits is not subject to review in the jurisdiction of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis c.p.: A judgment on the merits regarding the application of non-punishment provisions based on the gravity of the act and intensity of intent is not subject to review in the jurisdiction of legality if the lower court has already adequately examined the arguments.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO FRANCESCO SAVERIO nato a MILANO il 24/02/1993 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Saverio Pagano avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura proposta, inerente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cp replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e immuni a manifeste incongruenze logiche nel valutare la gravità del fatto e l'intensità del dolo in termini non compatibili con la causa di non punibilità sollecitata dalla difesa, spendendo in coerenza un giudizio di merito che così reso, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.