Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were already examined and rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were already fully examined and rejected by the territorial courts. The appellant argued for specific legal exemptions, but the court found these arguments legally incorrect and inconsistent with established facts regarding the appellant's responsibility for the alleged evasion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds already examined by lower courts are legally incorrect or lack relevance, as they do not constitute new grounds for review.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRULA MINAI nato il 10/12/1990 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; - 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Mìhai Drula avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si ribadiscono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive e coerenti alle emergenze acquisite in relazione alla accertata responsabilità del ricorrente per l'evasione contestata, contrastata dal ricorso peraltro attraverso una ricostruzione dei fatti frutto di una lettura alternativa delle acquisizioni, non idonea a destrutturare quella privilegiata con doppia conforme dai giudici del merito, immune da manifeste incongruenze logiche; con gli ulteriori due motivi, si rivendica l'applicabilità delle generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp, escluse con argomentazioni corrette giuridicamente ed estranee a carenze valutative e a manifeste illogicità, così da rendere il relativo percorso giustificativo non censurabile in sede di legittimità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.