Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating merits already decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Gianluca Cintura inadmissible because the grounds raised were not permitted in a final review proceeding. The appellant attempted to challenge the lower court's findings on specific evasion, intent, and non-punishment provisions, which the court had already thoroughly examined and rejected with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis cod. proc. pen.: An appeal in cassation is inadmissible if the grounds merely repeat arguments already examined and dismissed by the court of first instance or appeal, lacking any new legal argumentation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINTURA ANDREA GIANLUCA nato a PALERMO il 27/08/1997 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Gianluca . Cintura avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, in termini di intrinseca aspecificità, ribadiscono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti .con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla accertata responsabilità del ricorrente per l'evasione contestata, alla sussistenza del dolo anche con riguardo alla inapplicabilità alla specie dell'art 54 cp, infine alla ritenuta inconferenza della rivendicata applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.