Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already correctly decided by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Quinci inadmissible because its arguments merely reproduced issues already thoroughly examined and rejected by the Milan Court of Appeal. The lower court correctly assessed the facts regarding resistance and aggravating circumstances without logical inconsistencies, rendering the case non-censurable at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of profiles already adequately examined and dismissed by the courts of first and second instance with legally correct and specific arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINCI GIUSEPPE nato a MELZO il 28/12/1988 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Quinci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di -profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ricostruzione del fatto valorizzato a sostegno della ritenuta sussistenza dei requisito costitutivi della resistenza contestata, degli estremi fondanti l'aggravante teleologica rispetto alla resistenza riferita alle lesioni, alla mira della pena, il tutto con argomentare che così svolto rende il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.