Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16741/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16741/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds were merely repetitive of issues already adjudicated by the lower courts. The appellate court had correctly addressed the defendant's defenses regarding the alleged evasion, finding them legally sound and free from logical inconsistencies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds merely repeat arguments already fully examined and rejected by the courts of first and second instance with legally correct reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds merits already decided Court of Cassation procedural economy riesame del decreto espulsione esame della domanda d'asilo motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA GIORGIO nato a PALERMO il 10/10/1972 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgio Di Maria avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente-vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti oggettivi e soggettivi dell'evasione contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.