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Ordinanza — n. 16740/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural vices in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16740/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniel Dumbuya inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment from Milan, arguing procedural flaws, but the court found the complaints to be mere assertions of motivation defects that were refuted by the coherent logic of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if the grounds cited are merely assertions of motivation defects that are refuted by the coherent logic of the contested decision and lack the required specificity regarding omitted defensive arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defects of motivation lack of specificity procedural vices coherent logic of decision censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUMBUYA DANIEL nato il 19/03/1988 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniel Dumbuya avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate si risolvono in asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato smentisce integralmente perché connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali senza che con il ricorso si segnalino con la dovuta specificità neppure gli argomenti difensivi pretermessi rispetto al gravame di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.