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Ordinanza — n. 16739/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16739/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Franzoni inadmissible because the raised grounds merely reproduced arguments already examined and rejected by the appellate court. Franzoni argued for non-punishment under Art. 131 bis CP and analogical application of Art. 47sexies OP, but the lower court had already addressed these points with legally sound reasoning. The court ruled that such repetitive arguments are not permitted in the final stage of criminal proceedings, leading to the dismissal of the appeal and an order for Franzoni to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 393 cod. proc. pen.: Arguments in a cassation appeal must be new and not merely repetitive of those already examined by the court of first instance or appeal; if the lower court has already rejected the same grounds with correct legal reasoning, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive arguments merits already examined non-punishment defense analogical application of law motivi di revisione condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 393 cod. proc. pen.
Art. 47sexies OP
Art. 131 bis CP
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZONI DANIELE nato a BRESCIA il 05/01/1969 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorSo proposto nell'interesse di Daniele Franzoni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla rivendicata applicazione analogica del disposto di cui all'art 47sexies OP, sia in relazione alla rivendicata applicabilità della causa di non punibilità di cui allart 131 bis cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.