Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a non-criminal penalty outside agreed terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under simplified procedure, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a sentence for non-application of a substitute penalty, arguing it violated the settlement agreement. The court ruled that such appeals are only permissible regarding the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, excluding matters outside the agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, seconda parte c.p.p.: In appeals against sentences issued under Art. 599 bis c.p.p., admissibility is strictly limited to grounds concerning the formation of the party's will to access the settlement, the prosecutor's consent, or divergent content, excluding challenges to non-criminal penalties outside the agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI FRANCESCO (CUI 02T68FK) nato a ROMA il 28/11/1988 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAcrate-a43.444-al4e-Palti÷- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Ricci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), in siffatti casi il ricorso in cassazione è ammissibile solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre nel caso si contesta un aspetto- la mancata applucazione di una pena sostitutiva- rimasto estraneo al patto e non suscettibile di intervento d'ufficio in surroga da parte della Corte del merito;
Ritenuto che la l'inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ar. versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.