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Ordinanza — n. 16736/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as lower court correctly applied non-prosecution grounds for tax evasion. The court rejected the appeal due to lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16736/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Chekroud Fares inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined and rejected the argument regarding the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The Supreme Court found the first-instance reasoning legally sound and free from logical inconsistencies, thus rendering the judgment unchallengeable at this level.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the only ground raised concerns a matter already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally correct and coherent arguments, making the judgment unchallengeable.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-prosecution grounds tax evasion Article 131-bis Cassation review procedural inadmissibility court costs inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEKROUD FARES (CUI 05V57QH) nato a ROMA il 23/09/2003 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Chekroud Fares avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ari 131 bis cp, replica criticità adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti che per quanto sinteticamente espressi - nel rimarcare la gravità oggettiva del fatto di evasione alla luce della durata dell'allontanamento dal domicilio di restrizione- sono giuridicamente corretti, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa Sede; rilevato che: all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.