Cassation appeal dismissed as lower court correctly applied non-prosecution grounds for tax evasion. The court rejected the appeal due to lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Chekroud Fares inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined and rejected the argument regarding the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The Supreme Court found the first-instance reasoning legally sound and free from logical inconsistencies, thus rendering the judgment unchallengeable at this level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the only ground raised concerns a matter already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally correct and coherent arguments, making the judgment unchallengeable.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEKROUD FARES (CUI 05V57QH) nato a ROMA il 23/09/2003 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Chekroud Fares avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ari 131 bis cp, replica criticità adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti che per quanto sinteticamente espressi - nel rimarcare la gravità oggettiva del fatto di evasione alla luce della durata dell'allontanamento dal domicilio di restrizione- sono giuridicamente corretti, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa Sede; rilevato che: all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.