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Ordinanza — n. 16734/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits issues already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16734/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeal by Marchetti and Battistonon inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had already thoroughly examined the substantive arguments regarding liability with legally sound reasoning, which the appellants failed to challenge effectively. Consequently, the court rejected the appeal as it merely reproduced issues already resolved without providing new grounds to overturn the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances raised are merely repetitions of issues already adequately examined and dismissed by the judges of the merits with legally correct and coherent reasoning.

Parole chiave

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Criminal Appeal Inadmissibility Court of Cassazione Merits Issues Repeated Article 616 Code Joint Appeal Dismissal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARCHETTI FABIO nato a CODROIPO il 05/10/1969 BATTISTON VALENTINA nato a PALMANOVA il 03/02/1977 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Fabio Marchetti e Valentina Bastinon avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse dei ricorrenti; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di criticità già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con una motivazione fondata su argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, ( motivazione) contrastata peraltro in termini di evidente inadeguatezza perché non in grado di mettere in discussione il nucleo fondante del ritenuto giudizio di responsabilità (si guardi in particolare alle assorbenti valutazioni spese nell'ultimo capoverso di pagina 5 della motivazione); rilevato che. all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilotil ricorúle condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.