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Ordinanza — n. 16731/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to improper recidivism argument and prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16731/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not permitted in a legality proceeding. The appellant challenged the application of specific recidivism rules and the expiration of the statute of limitations for certain charges. The court ruled that the lower court's reasoning was sound and that the time limits for prescription had not yet expired given the dates of the alleged crimes.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 99, comma 4; Art. 374 bis; Art. 161, comma 2 c.p.: An appeal in legality is inadmissible if the grounds are not permitted by law, particularly when the challenged application of recidivism rules is based on manifestly unfounded criticism of a sufficiently motivated judgment where prescription periods have not yet matured.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legality Appeal Admissibility Recidivism Reiteration Statute of Limitations Cassazione Roma Procedural Bar Specific Recidivism recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 99, comma 4 c.p.
Art. 374 bis c.p.
Art. 161, comma 2 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOFANI ALBERTO nato a ROMA il 10/07/1973 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Tofani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, posponendone l'esame rispetto all'ordine palesato dall'impugnazione, è manifestamente infondata la censura volta a contrastare l'applicazione della recidiva reiterata e specifica ex art 99 comma IV contestata al ricorrente atteso che la sentenza impugnata, senza incorrere in erronee interpretazione del dato normativo di riferimento, appare sul tema sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede mentre il tema afferente l'intervenuta prescrizione per i capi H ( ex art 374 bis) e I ( due evasioni), proprio per la riscontrata recidiva, non poteva ritenersi maturata alla data della decisione gravata ( 20 febbraio 2024) non essendo decorso il termine massimo all'uopo previsto ex art 161 comma 2 cp a far data dalla consumazione ( 21 e 25 marzo 2016) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.