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Ordinanza — n. 16730/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to preclusive effect of settlement agreement on liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16730/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the second-instance judgment was based on a settlement agreement that precludes further examination of liability. The appellant argued the lower court failed to properly address responsibility for crimes under Articles 337 and 582 of the Penal Code. The court ruled that the settlement limits the entire procedural scope, including the appeal, making the appeal's claim of a motivation defect procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; When a second-instance judgment is based on a settlement agreement regarding criminal liability, the agreement has preclusive effects on the entire procedure, rendering a cassation appeal challenging the motivation of the judgment inadmissible.

Parole chiave

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settlement agreement preclusion cassation appeal inadmissibility second instance judgment criminal liability limitation procedural bar effect motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. :-come modificato dalla legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEFALONI GIANLUCA nato a SORA il 24/05/1970 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle parti; b1. 5 ,3 udita la relazione svolta dal nsigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; n. 31105/24 Cefaloni

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Cefaloni Gianluca ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il motivo proposto, con cui si denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., non è consentito avverso la tipologia di sentenza impugnata, dal momento che - analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) - la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. :-come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i