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Ordinanza — n. 16715/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to unauthorized challenge to liability and unfounded sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16715/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Calabrese inadmissible. The court ruled that the first ground improperly challenged the liability judgment despite the appellant's waiver of appeal arguments on that issue, while the second ground regarding sentencing was deemed manifestly unfounded due to sufficient reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it challenges a judgment of liability after the appellant has waived appeal arguments on that point, or if the sentencing determination is based on sufficient and non-illogical reasoning that renders the judgment unchallengeable at this stage.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility waiver of appeal arguments challenge to liability judgment sentencing review limitations Court of Cassazione procedure attenuazione libera della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE DANIELE nato a MINERVINO MURGE il 16/01/1972 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Calabrese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo mette in discussione il giudizio di responsabilità a fronte della rinunzia ai motivi di appello resa sul tema nel corso del giudizio di secondo grado mentre il secondo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, è manifestamente infondato perchè la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.