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Ordinanza — n. 16714/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded recidivism challenge and sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16714/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonietta Di Rocco inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal concerned the recognition of recidivism, which the court found to be manifestly unfounded. The lower court's decision was upheld because it was based on sufficient and non-illogical reasoning that adequately addressed the defense's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the only ground raised is manifestly unfounded and the lower court's judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism recognition manifestly unfounded ground sufficient reasoning standard Cassazione procedural law recidiva nell'infrazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANTONIETTA nato a POPOLI il 05/11/1981 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonietta Di Rocco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, afferente al riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna hil ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.