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Ordinanza — n. 16711/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already correctly rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16711/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Daniele Latorre inadmissible because its grounds merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the Lecce Court of Appeal. The lower court had correctly addressed the substantive issues regarding the contested resistance, finding both objective and subjective elements of responsibility present in the facts. Consequently, the Court ruled that the appeal offered no new legal grounds suitable for review in a jurisdiction of legality.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal in a jurisdiction of legality is inadmissible if its grounds are merely reproductive of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the merits with legally correct and pertinent reasoning.

Parole chiave

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jurisdiction of legality inadmissible appeal reproductive grounds merits arguments criminal appeal partecipazione al reato verosimiglianza della persecuzione mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATORRE DANIELE nato a TARANTO il 08/01/1980 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Latorre avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che- immuni da Manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ricostruzione del fatto valorizzato in termini di responsabilità per la resistenza contestata, riscontrata nei suoi profili costitutivi anche soggettivi anche con riguardo al contributo concorsuale ascritto al ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.