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Ordinanza — n. 16710/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to sentencing determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16710/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Iacovone inadmissible. The sole ground of challenge concerned the determination of the punitive sentence, which the court found to be manifestly unfounded. Consequently, the lower court's judgment was upheld as sufficiently motivated and immune from review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal challenging only the determination of the punitive sentence is inadmissible if the challenged judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning and an adequate examination of the defense's arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing determination review manifestly unfounded challenge Corte di Cassazione procedural bar criminal law motivi di cassazione motivo legale d'esclusione decisione giustificata dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVONE SALVATORE nato a CERIGNOLA il 19/02/1995 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Iacovone Salvatore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 gennaio 2025.