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Ordinanza — n. 16676/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the personal appeal right was abolished.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16676/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Carillo's appeal inadmissible because he personally filed it after the statutory abolition of the right to file appeals personally. The defendant argued a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that Law No. 103/2017 removed this personal filing privilege. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The right to file a cassation appeal personally was abolished by Law No. 103/2017; appeals filed personally after this abolition are inadmissible unless the party proves they were not at fault.

Parole chiave

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personal appeal right cassation inadmissibility Law 103/2017 Code of Criminal Procedure procedural fault fine fund payment personal filing privilege imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, c.p.p.
103, che ha modificato l’art. 613, comma 1, cod.
Art. 616, c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
Law No. 103/2017
articolo 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza l’imputato propone personalmente ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione dell’articolo 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Carillo Francesco, nato a Napoli il 09/11/2004, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 28/08/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli condannava Carillo Francesco per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone personalmente ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione dell’articolo 129 cod. proc. pen.. F i r m a t o D a : A L B E R T O G A L A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 3 8 3 1 d 7 7 b 3 1 7 7 7 c 5 - F i r m a t o D a : M A R Z I A D E S A N T I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 3 d 6 3 0 b d c 4 8 9 4 3 e 5 F i r m a t o D a : A L D O A C E T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 5 5 7 b a e d c 2 c 5 c f a 3. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall’imputato in epoca successiva alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell’imputato o dell’indagato, operata dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’11 aprile 202