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Ordinanza — n. 16622/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16622/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16622/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGALLO ORONZO nato a SURBO il 12/10/1968 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Oronzo Vergallo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Alessandria, avendo dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione e avendo rideterminato il trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna dell'imputato per i reati, riuniti dal vincolo della continuazione, di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 219, comma 1 e 2, n. 1, 223, comma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, comma 2, nn. 1 e 2, R.D. 267/1942 in relazione all'art. 2622 cod. civ. (capo A), e di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316 ter cod. pen. (capi Ce D);

Regesto Legislator

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art. 2622 cod. civ, art. 316 ter cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 16622/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie appropriazione indebita di fondi reato economico messa in circolazione di monete false truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 2622 cod. civ
267/1942 in relazione all'art. 2622 cod. civ.
art. 316 ter cod. pen
(capo A), e di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316 ter cod. pen.
art. 133 cod. pen
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGALLO ORONZO nato a SURBO il 12/10/1968 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Oronzo Vergallo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Alessandria, avendo dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione e avendo rideterminato il trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna dell'imputato per i reati, riuniti dal vincolo della continuazione, di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 219, comma 1 e 2, n. 1, 223, comma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, comma 2, nn. 1 e 2, R.D. 267/1942 in relazione all'art. 2622 cod. civ. (capo A), e di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316 ter cod. pen. (capi Ce D);

Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato, inoltre, che il suddetto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cass