Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a conviction for joint theft, arguing a violation of procedural norms regarding the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal was generic and failed to specify the factual elements underlying the alleged error, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory function.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks the specific factual elements required to allow the court of review to identify the grounds for the complaint and exercise its supervisory power.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKACIEV NICOLAE "CUI 00YDHHZ" nato il 01/04/1976 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Nicolae Sakaciev ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino solo con riferimento al trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la condanna dell'imputato per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, 3, 5 e 61, n. 5, cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta inosservanza di norme processuali relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 gIl ens igliere estensore Il Presidente