Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16618/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16618/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16618/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRICA ANDREI GRATIAN nato il 18/06/2002 avverso la sentenza del 05/12/2024 del TRIBUNALE di RIETIfdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Andrei Gratian Trica ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Rieti per i reati, riuniti dal vincolo della continuazione, di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 1) e artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 2);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16618/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, va rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen., richiesta dopo il 3.8.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei proventi di reato tentata truffa gravi addebiti penali furto di lieve entità licenziamento per furto commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen., richiesta dopo il 3.8.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRICA ANDREI GRATIAN nato il 18/06/2002 avverso la sentenza del 05/12/2024 del TRIBUNALE di RIETIfdato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Andrei Gratian Trica ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Rieti per i reati, riuniti dal vincolo della continuazione, di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 1) e artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 2);

Considerato che, esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, va rilevata la palese inammissibilità di quest'ultimo per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena ex art. 444 cod. proc. pen., richiesta dopo il 3.8.2017, per indeducibilità o manifesta infondatezza dei motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9