Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Carbone Gennaro and Carbone Antonio inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to qualify their conduct under Article 489 of the Criminal Code, but the Court found this ground generic. Consequently, the appeals were rejected because they merely repeated arguments already deemed unfounded by the appellate judge without providing specific new reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack correlation with the contested decision, as they merely repeat arguments already rejected by the court of second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARBONE GENNARO nato a POZZUOLI il 03/05/1978 CARBONE ANTONIO nato a NAPOLI il 10/10/1979 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Carbone Gennaro e Carbone Antonio ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione nella ipotesi di cui all'art. 489 cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consigliere estensore Il Presidente