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Ordinanza — n. 16603/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16603/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for reduced sentencing based on statutory mitigating factors and excessive punishment, but the court found these grounds insufficient. The court ruled that the arguments merely repeated those rejected at the appellate level without new analysis and that sentencing discretion falls within the lower court's authority.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals must contain specific, arguable grounds distinct from those already rejected; challenges to sentencing magnitude are inadmissible in cassation as they pertain to the discretion of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specific grounds sentencing discretion reiteration of arguments appellate review limits documenti bancari omissione della contabilità documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 219 R.D. 267/1942
Considerato che il primo e il secondo motivo - che possono essere unitamente trattati in quanto entrambi inerenti al trattamento sanzionatorio, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 R.D.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
267/1942 e art. 99, comma 4 cod. pen. Considerato che il primo e il secondo motivo - che possono essere unitamente trattati in quanto entrambi inerenti al trattamento sanzionatorio, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 99, comma 4 cod. pen
267/1942 e art. 99, comma 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE GIUSEPPE nato a BRINDISI il 28/07/1959 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Pace Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, 217, comma 2, R.D. 267/1942 e art. 99, comma 4 cod. pen. Considerato che il primo e il secondo motivo - che possono essere unitamente trattati in quanto entrambi inerenti al trattamento sanzionatorio, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 R.D. 267/1942 nonché delle attenuanti generiche - non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 1-3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 aprile 2025 Il consigliere tensore Il